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Denominazione e sede 

  1. E’ costituita l'Associazione denominata “ASINANDO OdV”, ai sensi del D. Lgs. 117/2017, associazione non riconosciuta;
  2. L'Associazione ha sede in Lusevera (UD), Frazione Musi n.1, cap 33010;

 

Finalità, scopo e attività 

  1. L'Associazione non ha scopo di lucro e vieta la distribuzione, anche in forma indiretta, di utili o avanzi di gestione nonché di fondi, riserve o capitale durante la vita dell’Associazione stessa, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge o effettuate a favore di altre associazioni che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima struttura unitaria. Gli utili o gli avanzi di gestione sono impiegati esclusivamente per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.
  2. Lo svolgimento delle attività avviene prevalentemente in favore di terzi, avvalendosi in modo prevalente dell’attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati.
  3. L'Associazione persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. Essa intende operare nei settori di seguito indicati, riconducibili alle seguenti attività di interesse generale, di cui all'art. 5 del Codice del Terzo settore: 

svolgendo le seguenti attività principali:

  1. Le attività di cui all’art. 5 del presente Statuto sono riconducibili a quelle di interesse generale indicate nell'Art. 5 del Codice TS, lettere:
  1. L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del D. Lgs. 117/2017, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti previsti dalla normativa vigente, con i conseguenti obblighi in capo all'Organo di amministrazione in sede di redazione dei documenti di bilancio.

 

Durata 

  1. La durata dell’Associazione è illimitata e la stessa potrà essere sciolta solo con delibera dell'Assemblea Straordinaria degli Associati.

 

Soci 

  1. Possono essere soci dell’Associazione tutti coloro (senza alcuna distinzione di sesso, razza, idee e religione) che, condividendone lo spirito e gli ideali, intendono impegnarsi personalmente per il raggiungimento delle finalità previste dal presente Statuto. Il rapporto associativo e le modalità associative sono volte a garantire l’effettività del rapporto medesimo; pertanto la partecipazione alla vita associativa non potrà essere temporanea. 
  2. E’ prevista l'ammissione come soci di altri enti del Terzo settore o senza scopo di lucro. In ogni caso il numero di altri enti del Terzo Settore o senza scopo di lucro non deve essere superiore al 50% del numero delle OdV associate come indicato nell’art. 32 comma 2 e art. 35 comma 3 del D. Lgs. 117/17.
  3. Il numero degli associati, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dalla Legge.
  4. L'ammissione all'Associazione è deliberata dall’organo di amministrazione a fronte di domanda scritta proposta dall’interessato. L’ammissione a socio deve essere comunicata all’interessato e annotata nel libro degli associati dopo l’approvazione da parte dell’Organo di Amministrazione. 
  5. Il rigetto della domanda di ammissione a socio spetta sempre all’Organo di Amministrazione che dovrà motivarla e comunicarla agli interessati entro 60 giorni. La pronuncia sul rigetto della domanda di ammissione da parte di chi ha proposto la domanda, deve essere richiesta entro 60 giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto. La pronuncia sul rigetto verrà valutata dall’Assemblea che si esprimerà in merito in occasione della sua successiva convocazione.
  6. Tutti i soci hanno diritto di:

Gli associati hanno l'obbligo di osservare lo Statuto, di rispettare le decisioni degli Organi dell’Associazione e di corrispondere le quote associative. Tali quote non sono trasmissibili né rivalutabili.

  1. La qualifica di socio non è temporanea e si perde per dimissioni volontarie, espulsione, decesso. Le dimissioni da socio devono essere presentate per iscritto all’organo di amministrazione. L'espulsione è prevista quando il socio non ottemperi alle disposizioni del presente Statuto e di eventuali regolamenti, si renda moroso per almeno un anno sociale o ponga in essere comportamenti che provocano danni materiali o all'immagine dell’Associazione. L'espulsione è deliberata dall’organo di amministrazione, a maggioranza assoluta dei suoi membri, e comunicata mediante lettera al socio interessato. Contro il suddetto provvedimento il socio interessato può presentare ricorso entro 30 giorni dalla data di comunicazione dell'espulsione; il ricorso verrà esaminato dall'Assemblea nella prima riunione ordinaria.
  2. La perdita, per qualsiasi caso, della qualità di socio non dà diritto alla restituzione di quanto versato all'Associazione.
  3. Il decesso del socio non conferisce agli eredi alcun diritto nell’ambito associativo.
  4. Gli associati hanno diritto di esaminare i libri associativi secondo le seguenti modalità: presa di visione diretta presso la sede dell’Associazione. 

 

Organi sociali

  1. Gli Organi dell’Associazione sono: l'Assemblea dei Soci, l’Organo di amministrazione e il Presidente.
  2. L'Assemblea dei Soci è l’organo sovrano dell’Associazione; è composta da tutti i soci per i quali sussiste tale qualifica al momento della convocazione e può essere ordinaria o straordinaria.
  3. L'Assemblea è convocata dal Presidente almeno una volta l’anno entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale per l'approvazione del bilancio e, comunque, ogni volta che l’organo di amministrazione lo ritenga opportuno, ovvero quando venga fatta richiesta da almeno 1/3 dei soci, purché in regola con i versamenti delle quote associative. La convocazione dell'Assemblea deve essere effettuata almeno 15 giorni prima della data della riunione sia mediante invio e-mail/lettera cartacea, sia mediante pubblicazione dell’avviso sulla home page del sito web dell’Associazione www.asinando.it, sia con affissione dell’avviso in maniera ben visibile nei locali in cui vengono svolte le attività associative. L'avviso di convocazione deve contenere il giorno, l’ora ed il luogo della prima e della seconda convocazione, nonché l'ordine del giorno.
  4. Possono intervenire all'Assemblea (ordinaria o straordinaria), con diritto di voto, tutti i soci associati e iscritti da almeno 2 mesi nel libro degli associati, purché in regola con il pagamento delle quote associative; a ciascun socio spetta un solo voto. E' ammesso l’intervento per delega da conferirsi per iscritto esclusivamente ad altro socio. Le votazioni dell'Assemblea avverranno, su indicazione della stessa, per alzata di mano, per appello nominale o con voto segreto.
  5. Ciascun associato può farsi rappresentare nell'Assemblea da un altro associato mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione; ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di 3 associati. Si applicano i commi quarto e quinto dell'articolo 2372 del codice civile, in quanto compatibili.
  6. E’ prevista la possibilità da parte degli associati di intervenire all'assemblea  mediante  mezzi di telecomunicazione ovvero esprimere il voto per via elettronica, purché sia  possibile  verificare  l'identità  dell'associato  che partecipa e vota, così come previsto dall’ art. 24 comma 4 del D. Lgs. 117/17.
  7. L’Assemblea ha le seguenti competenze inderogabili:
  1. L'Assemblea Ordinaria, presieduta dal Presidente dell’organo di amministrazione il quale nomina fra i soci un segretario verbalizzante, è validamente costituita in prima convocazione con la presenza del 50% più uno dei soci, in seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci presenti. L'Assemblea Ordinaria delibera validamente, sia in prima che in seconda convocazione, con la maggioranza del 50% più uno dei presenti su tutte le questioni poste all'ordine del giorno. Tra la prima e la seconda convocazione deve intercorrere almeno un'ora.
  2. L'Assemblea Straordinaria è presieduta da un Presidente nominato dall'Assemblea stessa a maggioranza semplice, il quale nomina a sua volta fra i soci un segretario verbalizzante. Per modificare l’atto costitutivo e lo statuto, l'Assemblea Straordinaria è validamente costituita con la presenza di almeno due terzi degli associati e delibera con la maggioranza del 50% più uno dei presenti. Per deliberare lo scioglimento dell’Associazione e la devoluzione del patrimonio, occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.
  3. Tutte le delibere assembleari e i rendiconti, oltre ad essere debitamente trascritti nel libro dei verbali delle Assemblee dei soci, sono pubblicizzati ai soci con l'esposizione per 15 giorni dopo l'approvazione nella sede dell’Associazione.
  4. Ai componenti degli organi associativi non può essere attribuito alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.

 

Organo di amministrazione e Presidente

  1. L’organo di amministrazione è l'organo esecutivo e gestionale dell’Associazione; la nomina degli amministratori che lo compongono spetta all'Assemblea ogni 3 anni. Esso è composto da un minimo di 3 a un massimo di 7 membri, ivi compreso il Presidente che ne è membro di diritto. Tutti gli amministratori sono scelti tra le persone fisiche associate ovvero indicate, tra i propri associati, dalle OdV associate. I membri dell’Organo di amministrazione sono rieleggibili e tutti gli incarichi si intendono a titolo gratuito. L'organo di amministrazione può essere revocato dall'Assemblea; esso rimarrà in carica comunque fino all'elezione del nuovo. In caso di dimissioni di un componente dell'organo di amministrazione, viene cooptato il primo dei non eletti. All’interno dell'organo di amministrazione sarà nominato un Vice-Presidente, un Segretario e un Tesoriere. Il Segretario potrà assumere anche le funzioni di Tesoriere. Al Presidente, che ha la rappresentanza legale dell’Associazione, potranno essere delegati parte dei poteri spettanti all'organo di amministrazione. Gli Amministratori non possono ricoprire la medesima carica in Associazioni di analoga natura.
  1. L'organo di amministrazione è dotato dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell’Associazione. All’organo di amministrazione competono in particolare:
  1. L'organo di amministrazione si riunisce almeno due volte l’anno ovvero ogni qual volta il Presidente o la maggioranza dei membri lo riterrà necessario. Le convocazioni dell’Organo di Amministrazione debbono essere effettuate con avviso scritto o via email da recapitarsi almeno 20 giorni prima della data della riunione; tale avviso deve contenere l’ordine del giorno, la data, l'orario ed il luogo della seduta. Le riunioni dell'organo di amministrazione sono in unica convocazione, sono valide con la presenza di almeno la maggioranza dei suoi componenti e sono presiedute dal Presidente o, in sua assenza, da un amministratore designato dai presenti. In caso di parita di voti prevale il voto del Presidente. Le sedute e le deliberazioni dell’Organo di Amministrazione si possono constatare sul verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.
  2. L’associazione deve redigere il bilancio annuale nelle forme previste dall'Art. 13 c. 1-2 e dall'Art. 14 c. 1 del D. Lgs. 117/2017 e con decorrenza dal primo gennaio di ogni anno. Esso è predisposto dall’Organo di amministrazione, viene approvato dalla Assemblea entro 4 mesi dalla chiusura dell’esercizio cui si riferisce il bilancio e depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore.
  3. Il Presidente ha la firma e la rappresentanza legale e giudiziale dell’Associazione. È eletto dall'Assemblea dei soci, insieme ai membri dell'organo di amministrazione, ogni 3 anni. Egli presiede l'Assemblea e l'organo di amministrazione e ne provvede alla convocazione, vigila sull'esecuzione delle delibere dell'Assemblea e dell'organo di amministrazione e, nei casi di urgenza, può esercitare i poteri dell'organo di amministrazione salvo ratifica da parte di quest’ultimo alla prima riunione utile.
  4. Il Vice Presidente coadiuva o sostituisce il Presidente in caso di assenza o impedimento.
  5. L'organo di amministrazione decade per dimissioni contemporanee della metà più uno dei suoi componenti. In questo caso il Presidente o, in caso di suo impedimento, il Vicepresidente o in subordine l’amministratore più anziano, dovrà convocare l'Assemblea ordinaria entro quindici giorni e da tenersi entro i successivi trenta curando l’ordinaria amministrazione.
  6. Come indicato dall’Art. 26 comma 7 del Codice del Terzo Settore, il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

 

Organo di controllo

  1. Al verificarsi delle condizioni previste dall'Art. 30 c. 2 del D. Lgs. n. 117/2017, l'Assemblea procede alla nomina di un organo di controllo, anche monocratico.

 

Revisore Legale dei Conti

  1. Al verificarsi delle condizioni previste dall'Art. 31 c. 1 del D. Lgs. n. 117/2017, l'Assemblea procede alla nomina del Revisore legale dei conti.

 

Segretario-Tesoriere

  1. Il Segretario-tesoriere redige i verbali delle riunioni degli organi sociali e ne cura la tenuta dei relativi libri e registri. Ad egli spetta, altresì, provvedere alle trattative necessarie per l'acquisto dei mezzi e dei servizi deliberati dall'organo di amministrazione e predisporre e conservare i relativi contratti e ordinativi. Provvede, inoltre, a liquidare le spese verificandone la regolarità ed effettuando materialmente il pagamento.
  2. Il Segretario-tesoriere presiede alla gestione amministrativa e contabile dell’Associazione redigendone le scritture contabili, provvedendo al corretto svolgimento degli adempimenti fiscali e contributivi e predisponendone, in concerto con gli altri membri dell'organo di amministrazione, il rendiconto annuale in termini economici e finanziari. Egli provvede altresì alle operazioni formali di incasso e di pagamento delle spese deliberate dall'organo di amministrazione. Al Segretario-tesoriere spetta anche la funzione del periodico controllo delle risultanze dei conti finanziari di cassa, banca, crediti e debiti e l'esercizio delle operazioni di recupero dei crediti esigibili.
  3. Le funzioni di Segretario e Tesoriere sono conferite alla stessa persona. Il Regolamento Amministrativo può prevedere che in caso di impedimento del Segretario-tesoriere a svolgere le proprie funzioni, ovvero nell'ipotesi di dimissioni o di revoca del medesimo, le funzioni di questo siano assunte, per il tempo necessario a rimuovere le cause di impedimento, ovvero a procedere a nuova nomina dal Vicepresidente.

 

Patrimonio ed esercizio finanziario

  1. Il patrimonio dell’Associazione è costituito da:
  1. All’Associazione è vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso e di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.
  1. Il patrimonio dell'Ente è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
  2. L’anno sociale e l’esercizio finanziario vanno dal 01/01 al 31/12 di ogni anno. L'organo di amministrazione dovrà predisporre il rendiconto economico e finanziario da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio. Il rendiconto economico finanziario, oltre a fornire una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale, economica e finanziaria dell’Associazione, con distinzione tra quella attinente all'attività istituzionale e quella relativa alle attività direttamente connesse, deve contenere una sintetica descrizione dei beni, contributi e lasciti ricevuti. Indipendentemente dalla redazione del rendiconto economico finanziario annuale, l'Associazione, per ogni attività occasionale di raccolta pubblica di fondi eseguita in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze, o campagne di sensibilizzazione, redige entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio un apposito e separato rendiconto dal quale devono risultare, anche a mezzo di relazione illustrativa, in modo chiaro e trasparente, le entrate e le spese relative a ciascuna di detta celebrazione, ricorrenza o campagna di sensibilizzazione.

 

Scioglimento

  1. Lo scioglimento dell’Associazione è deliberato dall'Assemblea straordinaria con la presenza di 3/4 dei soci su proposta dell'organo di amministrazione, la quale nominerà anche i liquidatori. 
  2. In caso di scioglimento dell'associazione il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell’Ufficio regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo settore, o ad altre organizzazioni di volontariato operanti in identico o analogo settore, nelle more della piena operatività del suddetto Ufficio. L’Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori preferibilmente scelti tra i propri associati.

 

Norme finali

  1. La decisione su qualsiasi controversia che potesse sorgere tra gli associati, o. tra costoro e l'associazione o gli organi della stessa, eccetto quelle che per legge non sono compromissibili con arbitri, sarà deferita al giudizio di tre arbitri, di cui due da nominarsi da ciascuna delle parti contendenti, ed il terzo di comune accordo. In caso di mancato accordo, l'organo di amministrazione incaricherà il presidente del tribunale ove ha sede l'associazione di eseguire la nomina del terzo arbitro.
  2. Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto, si fa riferimento alle vigenti disposizioni legislative in materia.

 

Il presente Statuto è composto di 6 pagine ed è stato approvato dall’Assemblea dei soci il giorno 11/02/2023 che modifica e sostituisce quello precedente già valido per l’iscrizione al RUNTS del 21/06/2019.